1. Nelle relazioni tra le Parti si applicano le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e quelle dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia13.
2. Prima di applicare misure di salvaguardia in virtù dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, la Parte che intende adottare tali misure deve fornire al Comitato misto tutte le informazioni richieste per un esame completo della situazione ai fini di una soluzione accettabile per le Parti. Al fine di trovare una simile soluzione, le Parti avviano senza indugio consultazioni in seno al Comitato misto. Qualora le consultazioni intese a evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia si concludano senza che sia stato raggiunto un accordo entro il termine di 30 giorni dal loro avvio, la Parte che intende adottare le misure di salvaguardia può applicare le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e quelle dell’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia.
3. Nella scelta delle misure di salvaguardia da adottare in virtù del presente articolo, le Parti danno la priorità alle misure meno pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo.
4. Le misure di salvaguardia sono notificate senza indugio al Comitato misto e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale Comitato, segnatamente in vista di una loro revoca appena le circostanze lo consentono.
13 RS 0.632.20, All. 1A.14
1.
2.
3.
4.
13 SR 0.632.20 Anhang 1A.14
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.