1. I diritti e gli obblighi delle Parti quanto all’applicazione delle misure antidumping sono retti dall’articolo VI del GATT 1994 e dall’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 199412.
2. Una Parte che ritenga che le sovvenzioni accordate incidano sugli scambi con un’altra Parte, può adottare misure adeguate sulla base degli Accordi summenzionati e della legislazione interna d’applicazione.
12 RS 0.632.20, All. 1A.8
12 SR 0.632.20 Anhang 1A.8
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.