1. Nel caso di gare con preselezione, gli enti possono limitare il numero di fornitori qualificati invitati a presentare offerte, compatibilmente con l’efficacia di funzionamento del meccanismo di gara, a condizione che selezionino il maggior numero di fornitori nazionali e di un’altra Parte in modo leale e non discriminatorio sulla base di criteri indicati nell’avviso d’appalto pubblico previsto o nella documentazione della gara.
2. Gli enti che tengono elenchi permanenti di fornitori qualificati possono selezionare i fornitori da invitare a presentare offerte tra quelli che figurano in detti elenchi conformemente alle condizioni previste nell’articolo 57 paragrafo 7. Ogni selezione deve fornire eque possibilità ai fornitori che figurano negli elenchi.
2. Beschaffungsstellen, die permanente Listen von qualifizierten Lieferanten führen, können unter den in Artikel 57 Absatz 7 festgelegten Bedingungen Lieferanten aus diesen Listen wählen und zur Teilnahme einladen. Jede Auswahl hat den auf den Listen aufgeführten Lieferanten gerechte Möglichkeiten zu gewähren.
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