1. Gli enti procedono alle gare d’appalto pubbliche mediante procedure di gara libera o con preselezione, conformemente alle rispettive procedure nazionali e alle disposizioni del presente capitolo e senza discriminazioni.
2. Ai fini del presente capitolo:
3. In casi particolari, tuttavia, e unicamente alle condizioni di cui all’articolo 56, gli enti possono applicare una procedura diversa da quelle di gara libera o con preselezione menzionate nel paragrafo 1, nel qual caso gli enti possono scegliere di non pubblicare alcun avviso relativo all’appalto pubblico previsto e possono rivolgersi ai fornitori di loro scelta negoziando le condizioni contrattuali con uno o più di essi.
4. Gli enti trattano le offerte in modo confidenziale. In particolare non forniscono informazioni con l’intento di permettere a determinati partecipanti di conformare le proprie offerte al livello di quelle degli altri partecipanti.
2. Für die Zwecke dieses Kapitels:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.