1. Ogni lasso di tempo menzionato nel presente capitolo può essere modificato previo accordo tra le Parti interessate.
2. Se possibile, il tribunale arbitrale di cui è fatta menzione nell’articolo 8.10 paragrafi 1, 3, 6 e 8 deve essere composto dagli stessi membri che hanno emanato il rapporto finale. Se un membro del tribunale arbitrale originale non fosse disponibile, si applicano le procedure formulate nell’articolo 8.4 per la selezione di un arbitro supplente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.