1. Ogni termine fissato dagli enti per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione deve essere fissato in modo tale da permettere ai fornitori di un’altra Parte e a quelli nazionali di preparare e presentare le loro offerte e, all’occorrenza, le loro richieste di partecipazione o domande di qualificazione. Nel fissare detto termine, gli enti tengono conto, compatibilmente con le loro ragionevoli esigenze, di fattori quali la complessità dell’appalto previsto e il tempo normalmente necessario per la trasmissione delle offerte dall’estero e dal Paese stesso.
2. Ciascuna Parte si assicura che i suoi enti tengano debitamente conto dei ritardi di pubblicazione quando fissano la scadenza per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione o di qualificazione per l’elenco dei fornitori.
3. I termini minimi per il ricevimento delle offerte sono indicati nell’appendice 3 dell’allegato XIV.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.