1. Ciascuna Parte assicura che i suoi enti non elaborino, adottino o applichino specifiche tecniche con lo scopo di creare ostacoli inutili al commercio tra le Parti e che tali specifiche non abbiano tale effetto.
2. Le specifiche tecniche prescritte dagli enti devono essere, ove appropriato:
3. Nel caso in cui la concezione o le caratteristiche descrittive siano usate nelle specifiche tecniche, l’ente deve includere, ove appropriato, termini come «o equivalente» nelle specifiche tecniche e considerare le offerte che soddisfano in modo dimostrabile la concezione e le caratteristiche descrittive e che sono adatte agli scopi previsti.
4. Un ente non deve prescrivere specifiche tecniche che richiedono o che si riferiscono a un particolare marchio di fabbrica o di commercio, un brevetto, un diritto d’autore, un progetto, un modello oppure a un’origine, un produttore o un fornitore determinato, salvo che non esistano altri mezzi sufficientemente precisi o comprensibili per descrivere le condizioni dell’appalto e purché, in tali casi, siano incluse nel fascicolo di gara espressioni quali «o equivalente».
4. Die
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