I diritti e gli obblighi delle Parti relative alle restrizioni delle esportazioni e delle importazioni sono disciplinati dall’articolo XI del GATT 1994, il quale è inserito nel presente Accordo e ne costituisce parte integrante.
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf Ein- und Ausfuhrbeschränkungen richten sich nach Artikel XI GATT 1994, der hiermit zum Bestandteil dieses Abkommens erklärt wird.
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