1. La concessione di una licenza conforme al tipo di servizio ferroviario da prestare è un presupposto indispensabile per ogni domanda di accesso all’infrastruttura ferroviaria o per ogni domanda di transito, e, di conseguenza, per il diritto di esercitare servizi di trasporto. Detta licenza non dà diritto, di per sé, all’accesso all’infrastruttura ferroviaria.
2. Un’impresa ferroviaria ha diritto di richiedere una licenza nello Stato membro in cui è stabilita. Gli Stati membri non rilasciano licenze né prorogano la loro validità nei casi in cui non siano riuniti i requisiti fissati dal presente allegato.
3. Le licenze sono rilasciate dall’autorità responsabile e appositamente designata, alle imprese esistenti ed ad imprese nuove, sotto la responsabilità degli Stati membri.
4. Le licenze sono riconosciute negli Stati membri su base di reciprocità.
5. Esse sono soggette a requisiti fissati dagli Stati membri in materia di onorabilità, capacità finanziaria e competenza professionale, nonché di copertura della responsabilità civile, per tutto il periodo di validità. Le disposizioni applicabili in materia figurano nella sezione 4 dell’appendice 1.
6. Le licenze restano valide fintantoché l’impresa ferroviaria adempie gli obblighi previsti dalle disposizioni legali sopra citate. Tuttavia, l’autorità responsabile può prescrivere che esse siano riesaminate a intervalli regolari.
7. Le procedure di verifica, modifica, sospensione o ritiro di una licenza sono disciplinate dalle disposizioni legali sopra citate.