1. Il regime che disciplina il traffico triangolare con i Paesi terzi sarà stabilito di comune accordo dopo la conclusione dell’accordo necessario fra uno qualsiasi degli Stati membri ed il Paese terzo interessato. Tale regime è volto a garantire la reciprocità di trattamento fra gli operatori degli Stati membri relativamente a tale tipo di trasporti.
2. In attesa della conclusione di accordi fra gli Stati membri e i Paesi terzi interessati, il presente allegato non modifica le disposizioni relative ai trasporti triangolari contenute negli accordi bilaterali conclusi fra gli Stati membri riguardo al trasporto con i Paesi terzi. Un elenco di tali diritti è riportato nell’appendice 5 del presente allegato.