1. Gli Stati membri rinviano l’adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 2 paragrafo 1.
2. Gli Stati membri rinviano:
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- di quattro mesi l’adozione di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo ai sensi dell’articolo 1 numero 7 secondo trattino;
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- di quattro mesi l’adozione di qualsiasi progetto di regola riguardante i servizi;
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- di sei mesi l’adozione di qualsiasi altro progetto di regola tecnica;
a decorrere dalla data in cui il Consiglio ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 2 paragrafo 1, se un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente ostacolare la libera circolazione delle merci o dei servizi, o la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi nell’ambito dell’Associazione.
3. Per quanto riguarda i progetti di regole relative ai servizi, i pareri circostanziati degli Stati membri non possono pregiudicare le misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati membri potrebbero adottare, in conformità ai loro obblighi internazionali, tenendo conto delle loro specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali.
4. Lo Stato membro interessato riferisce al Consiglio sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati.
5. Per quanto riguarda le regole relative ai servizi, lo Stato membro interessato indica i motivi per i quali non sia possibile tenere conto dei pareri circostanziati.
6. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili allorché uno Stato membro:
- (a)
- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della salute o della sicurezza di persone e animali, alla preservazione dei vegetali e, per le regole relative ai servizi, alla sicurezza, in particolare la tutela dei minori, si trovi nella necessità di elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigore con effetto immediato, senza alcuna possibilità di procedere a una consultazione; oppure
- (b)
- per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e all’integrità del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli assicurati, si trovi nella necessità di adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi finanziari.
7. Lo Stato membro indica, nella comunicazione di cui all’articolo 2, i motivi che giustificano l’urgenza delle misure in questione. Questa giustificazione, che deve essere dettagliata e spiegata in modo chiaro, è intesa a sottolineare in particolare l’imprevedibilità e la gravità del pericolo che le autorità in questione devono affrontare, come pure l’assoluta necessità di prendere misure immediate per porvi rimedio. Il comitato si pronuncia quanto prima su tale comunicazione. Esso prende le misure appropriate in caso di ricorso abusivo a questa procedura.