1. Qualora uno Stato membro ritenga che una misura applicata da un altro Stato membro violi la Convenzione e la fattispecie non sia stata risolta entro 45 giorni nell’ambito delle consultazioni previste nell’articolo 47, uno o più Stati membri che sono parti in causa possono sottoporre la fattispecie ad arbitrato per mezzo di una notifica scritta indirizzata allo Stato membro oggetto del reclamo. Una copia di tale notifica è comunicata agli altri Stati membri affinché ciascuno di essi possa determinare se abbia un interesse sostanziale nella fattispecie. Qualora più di uno Stato membro domandi che sia sottoposta ad arbitrato una controversia avente lo stesso oggetto con lo stesso Stato membro, è costituito, se possibile, un solo tribunale arbitrale per esaminare tutte le controversie in questione.
2. Uno Stato membro che non è parte in causa può, mediante una nota scritta agli Stati membri che sono parti in causa, sottoporre proposte scritte al tribunale arbitrale, ricevere proposte scritte dagli Stati membri che sono parti in causa, assistere a tutte le udienze e formulare proposte oralmente.
3. La sentenza del tribunale arbitrale è definitiva e vincolante per tutti gli Stati membri che sono parti in causa e dev’essere eseguita senza indugio.
4. La costituzione e il funzionamento del tribunale arbitrale come pure l’esecuzione delle sentenze arbitrali sono disciplinati dalle disposizioni dell’allegato T.
3. Der Schiedsspruch ist endgültig und für die an der Streitsache beteiligten Mitgliedstaatsparteien verbindlich. Diese leben dem Schiedsspruch unverzüglich nach.
4. Die Bestimmungen des Anhang T regeln die Errichtung und das Funktionieren des Schiedsgerichts sowie die Implementierung der Schiedssprüche.
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