1. Giusta il presente Accordo, l’espressione «tessili» comprende soltanto i pettinati, i fili, i tessuti, gli articoli di confezione semplice, gli abiti e altri prodotti tessili manufatti (prodotti le cui caratteristiche principali procedono dai loro componenti tessili) in cotone, lana, fibre artificiali e sintetiche o miscugli delle fibre suddette, nei quali l’una qualsiasi di queste fibre o tutte queste fibre combinate costituiscono, sia l’elemento di principale valore delle fibre contenute nei prodotti, sia il 50 per cento o più in peso (o il 17 per cento o più in peso di lana), del prodotto.
2. Le fibre per fili non continui, i cavi per fili non continui, i residui, i monofilamenti e i multifilamenti semplici, artificiali e sintetici, non soggiacciono alle disposizioni del paragrafo 1 precedente. Nondimeno, ove si riscontri, per questi prodotti, una situazione di disorganizzazione del mercato (secondo l’allegato A) sono applicabili le disposizioni dell’articolo 3 (e le altre disposizioni del presente Accordo direttamente connesse) come anche quelle del paragrafo 1 dell’articolo 2 del presente Accordo.
3. Il presente Accordo non si applica alle esportazioni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telaio manuale o di prodotti di fabbricazione artigianale, confezionati a mano con tessuti di fabbricazione manuale, eseguite dai Paesi in sviluppo, e neppure alle esportazioni di prodotti tessili artigianali che procedono dal folklore tradizionale, a condizione che questi prodotti costituiscano l’oggetto di un’adeguata certificazione secondo le disposizioni emanate dai Paesi partecipanti importatori ed esportatori interessati.
4. I problemi d’interpretazione delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere risolti mediante consultazioni bilaterali tra le Parti interessate e qualsiasi difficoltà potrà essere sottoposta all’Organo di sorveglianza dei tessili.
1. Im Sinne dieser Vereinbarung ist der Ausdruck «Textilien» beschränkt auf Kammzüge, Garne, Meterware, einfache Konfektion, Bekleidungserzeugnisse und andere textile Fertigwaren (soweit der textile Bestandteil für sie charakterbestimmend ist) aus Baumwolle, Wolle, synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen oder Mischungen hieraus, bei denen einer dieser Spinnstoffe oder alle zusammen entweder wertmässig den Hauptanteil der Fasern ausmachen oder 50 Prozent (bei Wolle 17 Prozent) oder mehr des Warengewichts ausmachen.
2. Künstliche und synthetische Stapelfasern, Spinnkabel, Abfälle, ungezwirnte Mono- und Multifilamentgarne fallen nicht unter Absatz 1. Erweist es sich jedoch, dass für diese Waren der Tatbestand der Marktzerrüttung (im Sinne der Anlage A) vorliegt, so finden Artikel 3 (sowie sonstige unmittelbar damit zusammenhängende Bestimmungen) und Artikel 2 Absatz 1 Anwendung.
3. Diese Vereinbarung gilt nicht für Ausfuhren der Entwicklungsländer von Handwebstoffen der Heimindustrie oder handgefertigten Waren der Heimindustrie aus solchen Stoffen oder für traditionelle handgefertigte Textil-Volkskunsterzeugnisse, sofern für diese Erzeugnisse auf Grund von Vereinbarungen zwischen den betroffenen teilnehmenden Ein- und Ausfuhrländern ordnungsgemäss Nachweise ausgestellt sind.
4. Probleme der Auslegung dieses Artikels sollten durch bilaterale Konsultationen zwischen den beteiligten Parteien gelöst werden, wobei Schwierigkeiten dem Textilüberwachungsorgan vorgelegt werden können.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.