(1) I capostazioni delle Strade ferrate federali22 di Altenburg‑Rheinau, Jestetten e Lottstetten hanno il diritto di consegnare agli agenti svizzeri che scortano i treni, per il trasporto, senza il tramite della dogana germanica e senza il controllo delle autorità germaniche, le lettere e le spedizioni di servizio destinate agli uffici svizzeri delle Strade ferrate federali23. Essi sono parimente autorizzati a ricevere lettere e invii di servizio dello stesso genere.24
(2) Fin quando esisteranno gli uffici doganali svizzeri nell’antico territorio fuori della linea doganale, il trasporto di lettere, messaggeria e denaro tra questi uffici doganali e quelli in Svizzera, sarà esente da qualsiasi controllo e potrà essere compiuto dalle guardie di confine che scortano i treni.25
22 Ora: Ferrovie federali svizzere (art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle Ferrovie federali svizzere RS 742.31).
23 Ora: Ferrovie federali svizzere (art. 1 della LF del 23 giu. 1944 sulle Ferrovie federali svizzere – RS 742.31).
24 Vedi anche il Prot. fin., qui di seguito.
25 Gli uffici doganali svizzeri nell’antico territorio fuori della linea doganale sono stati soppressi il 15 mag. 1936.
(1) Die Vorstände der SBB‑Bahnhöfe in Altenburg‑Rheinau, Jestetten und Lottstetten sind berechtigt, ihre an schweizerische Amtsstellen der Bundesbahnen gerichteten dienstlichen Briefe und Sendungen ohne Vermittlung der deutschen Postverwaltung und ohne Kontrolle seitens der deutschen Behörde dem schweizerischen im Zuge fahrenden Personal zur Beförderung zu übergeben und ebenso solche dienstlichen Briefe und Sendungen entgegenzunehmen.8
(2) Solange die schweizerischen Zollämter im frühern Ausschlussgebiet bestehen werden, bleibt der Brief‑, Paket‑ und Geldverkehr dieser Stellen mit andern Zollstellen in der Schweiz von allen Kontrollförmlichkeiten befreit und kann durch Vermittlung der die Züge begleitenden Grenzwächter erfolgen.9
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.