0.631.252.512 Convenzione doganale del 14 novembre 1975 concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR (Convenzione TIR) (con allegati)

0.631.252.512 Zollabkommen vom 14. November 1975 über den internationalen Warentransport mit Carnets TIR (TIR-Abkommen) (mit Anlagen)

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 5 Procedure di adozione ed emendamento delle specifiche eTIR

L’Organo di attuazione tecnica:

a)
adotta le specifiche tecniche del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne la conformità con le specifiche funzionali del regime eTIR. All’atto dell’adozione decide in merito al periodo transitorio appropriato per la loro attuazione;
b)
elabora le specifiche funzionali del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne la conformità con le specifiche concettuali del regime eTIR. Tali testi sono trasmessi al Comitato di gestione per adozione a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche tecniche a una data da stabilire al momento dell’adozione;
c)
esamina, su richiesta del Comitato di gestione, le modifiche da apportare alle specifiche concettuali del regime eTIR. Le specifiche concettuali del regime eTIR e i relativi emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche funzionali a una data da stabilire al momento dell’adozione.

annex11/lvlu1/pArt. 1/Art. 3 Durchführung des eTIR-Verfahrens

(1)  Die durch Anlage 11 gebundenen Vertragsparteien verbinden ihre Zollsysteme gemäss den eTIR‐Spezifikationen mit dem internationalen eTIR‐System.

(2)  Es steht jeder Vertragspartei frei festzulegen, zu welchem Zeitpunkt sie ihre Zollsysteme mit dem internationalen eTIR‐ System verbindet. Das Datum der Verbindung wird allen durch Anlage 11 gebundenen Vertragsparteien mindestens sechs Monate vor dem Tag der tatsächlichen Verbindung mitgeteilt.

 

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