1. Le Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11 sono membri dell’Organo di attuazione tecnica. Le sedute di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del Comitato di gestione, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il Comitato di gestione è regolarmente informato delle attività e delle considerazioni dell’Organo di attuazione tecnica.
2. Le Parti contraenti che non hanno accettato l’Allegato 11 conformemente all’articolo 60a paragrafo 1 e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sedute dell’Organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori.
3. L’Organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell’attuazione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza.
4. Alla sua prima seduta l’Organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al Comitato di gestione per l’approvazione delle Parti contraenti vincolate dall’Allegato 11.
Im Sinne dieser Anlage bedeutet der Begriff:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.