0.631.121.1 Convenzione internazionale del 3 novembre 1923 per la semplificazione delle formalità doganali (con Protocollo)

0.631.121.1 Internationales Abkommen vom 3. November 1923 zur Vereinfachung der Zollförmlichkeiten (mit Prot.)

lvlE/Art. 21

Resta inteso che questa Convenzione non dev’essere interpretata come regolante in checchessia i diritti e gli obblighi reciproci di territori che fanno parte di uno stesso Stato sovrano o sono posti sotto la sua protezione, siano o no, questi territori presi individualmente, degli Stati contraenti.

lvlu1/lvlE/Art. 21

Dieses Abkommen regelt in keiner Weise die Rechte und Pflichten von Gebieten untereinander, die einen Teil eines souveränen Staates bilden oder unter seinem Schutz stehen, mögen diese Gebiete für sich genommen Vertragsstaaten sein oder nicht.

 

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