Uno Stato può, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione della presente Convenzione, o dell’adesione alla stessa, dichiarare che ne applica, a titolo provvisorio, l’articolo 1 della presente Convenzione in attesa della sua entrata in vigore per detto Stato.
Jeder Vertragsstaat kann bei seiner Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder bei seinem Beitritt erklären, dass er Artikel 1 dieses Übereinkommens bis zu dessen Inkrafttreten für ihn vorläufig anwenden wird.
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