0.515.093 Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo

0.515.093 Übereinkommen vom 30. Mai 2008 über Streumunition

Art. 18 Applicazione a titolo provvisorio

Uno Stato può, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione della presente Convenzione, o dell’adesione alla stessa, dichiarare che ne applica, a titolo provvisorio, l’articolo 1 della presente Convenzione in attesa della sua entrata in vigore per detto Stato.

Art. 18 Vorläufige Anwendung

Jeder Vertragsstaat kann bei seiner Ratifikation, Annahme, Genehmigung oder bei seinem Beitritt erklären, dass er Artikel 1 dieses Übereinkommens bis zu dessen Inkrafttreten für ihn vorläufig anwenden wird.

 

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