1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello nel corso del quale è stato depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per qualsiasi Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui detto Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
1. Dieses Übereinkommen tritt am ersten Tag des sechsten Monats nach dem Monat in Kraft, in dem die dreissigste Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt worden ist.
2. Für jeden Staat, der seine Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde nach Hinterlegung der dreissigsten Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde hinterlegt, tritt dieses Übereinkommen am ersten Tag des sechsten Monats nach dem Tag der Hinterlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.