Durante la loro seconda Conferenza d’esame, svoltasi dall’11 al 21 dicembre 2001, gli Stati Parte alla Convenzione hanno deciso di modificare come segue l’articolo 1 della Convenzione2, in modo da estenderne il campo d’applicazione ai conflitti armati che non hanno carattere internazionale. Questa decisione figura nella Dichiarazione finale della seconda Conferenza d’esame, quale appare nel documento CCW/CONF.II/2.
«DECIDONO di modificare l’articolo 1 della Convenzione, che ha ora il seguente tenore:
1. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano nelle situazioni previste nell’articolo 2 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19493 relative alla protezione delle vittime della guerra, comprese le situazioni descritte nel paragrafo 4 dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo I a dette Convenzioni4.
2. La presente Convenzione e i Protocolli allegati si applicano, oltre che nelle situazioni previste nel paragrafo 1 del presente articolo, alle situazioni di cui all’articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. La presente
Convenzione e i Protocolli allegati non si applicano alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.
3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dalla presente Convenzione e dai Protocolli allegati.
4. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per minacciare la sovranità di uno Stato o la responsabilità del Governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l’ordine pubblico nello Stato o di difendere l’unità nazionale o l’integrità territoriale dello Stato.
5. La presente Convenzione o i Protocolli allegati non sono invocati per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esteri dell’Alta Parte contraente sul territorio della quale questo conflitto ha luogo.
6. L’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione e dei Protocolli allegati a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato la presente Convenzione e i Protocolli allegati non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.
7. Le disposizioni dei paragrafi 2–6 del presente articolo non pregiudicano il campo di applicazione di qualsiasi altro protocollo adottato dopo il 1° gennaio 2002, per il quale si potrà decidere di riprendere le disposizioni di detti paragrafi, di escluderli o di modificarli.
Die Vertragsstaaten des Übereinkommens haben an der zweiten Überprüfungskonferenz, welche vom 11. bis 21. Dezember 2001 statt fand, entschieden, den Artikel 1 des Übereinkommens2 wie folgt zu ändern, um seinen Anwendungsbereich auf nicht internationale bewaffnete Konflikte auszuweiten. Dieser Entscheid ist in der Schlusserklärung der zweiten Überprüfungskonferenz aufgeführt, so wie sie im Dokument CCW/CONF.II/2 wiedergegeben wurde.
«ENTSCHEIDEN, den Artikel 1 des Übereinkommens folgendermassen zu ändern:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.