Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa in punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l’acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, degli equipaggiamenti e dei vettori di cui all’articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo in qualsiasi luogo.
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens trifft nach Massgabe der in seiner Verfassung vorgesehenen Verfahren alle erforderlichen Massnahmen, um die Entwicklung, die Herstellung, die Lagerung, den Erwerb oder das Behalten der in Artikel 1 bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen und Einsatzmittel in seinem Hoheitsgebiet, unter seiner Hoheitsgewalt oder an irgendeinem Ort unter seiner Kontrolle zu verbieten und zu verhindern.
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