Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s’impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori di cui all’articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un’organizzazione internazionale a fabbricare o a acquistare altrimenti uno qualsiasi di detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori.
Jeder Vertragsstaat dieses Übereinkommens verpflichtet sich, die in Artikel I bezeichneten Agenzien, Toxine, Waffen, Ausrüstungen oder Einsatzmittel an niemanden unmittelbar oder mittelbar weiterzugeben und einen Staat, eine Gruppe von Staaten oder internationale Organisationen weder zu unterstützen noch zu ermutigen noch zu veranlassen, sie herzustellen oder in anderer Weise zu erwerben.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.