0.515.04 Trattato dell'11 febbraio 1971 che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo

0.515.04 Vertrag vom 11. Februar 1971 über das Verbot der Anbringung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresgrund

Art. VI

Ciascuna Parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato partecipe che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi del Trattato e, successivamente, per ciascuno degli altri Stati partecipi, alla data cui questo Stato li avrà accettati.

Art. VI

Jeder Vertragsstaat kann Änderungen dieses Vertrags vorschlagen. Änderungen treten für jeden sie annehmenden Vertragsstaat mit ihrer Annahme durch eine Mehrheit der Vertragsstaaten in Kraft und danach für jeden weiteren Vertragsstaat mit ihrer Annahme durch diesen.

 

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