0.515.04 Trattato dell'11 febbraio 1971 che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo

0.515.04 Vertrag vom 11. Februar 1971 über das Verbot der Anbringung von Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen auf dem Meeresboden und im Meeresgrund

Art. V

Le Parti s’impegnano a proseguire in buona fede i negoziati circa nuovi provvedimenti di disarmo al fine di prevenire una corsa agli armamenti sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo.

Art. V

Die Vertragsparteien verpflichten sich, in redlicher Absicht Verhandlungen über weitere Massnahmen auf dem Gebiet der Abrüstung zur Verhinderung eines Wettrüstens auf dem Meeresboden und im Meeresuntergrund zu führen.

 

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