Ciascuna Parte contraente copre le proprie spese incorse in relazione con l’esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.
Jede Vertragspartei trägt die eigenen Kosten, die ihr aufgrund der Umsetzung dieses Abkommens entstehen.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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