(1) I termini di cui all’articolo 2 della Convenzione sulla diversità biologica3, qui di seguito denominata «la Convenzione», e all’articolo 3 del Protocollo si applicano al presente Protocollo addizionale.
(2) Inoltre, ai fini del presente Protocollo addizionale si intende per:
- a)
- «Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti del Protocollo»: la conferenza delle Parti della Convenzione che funge da riunione delle Parti del Protocollo;
- b)
- «danno»: l’effetto negativo sulla conservazione e sull’uso sostenibile della diversità biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che:
- (i)
- è misurabile o altrimenti osservabile considerando, ogni volta che siano disponibili, basi scientificamente solide e riconosciute dall’autorità competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull’uomo e sull’ambiente naturale; e
- (ii)
- è significativo ai sensi del paragrafo 3 qui appresso;
- c)
- «operatore»: la persona che abbia il controllo diretto o indiretto dell’organismo vivente modificato che potrebbe, secondo quanto appropriato e disposto dal diritto interno, includere tra l’altro il titolare del permesso, la persona che ha immesso sul mercato l’organismo vivente modificato, lo sviluppatore, il produttore, l’autore della notificazione, l’esportatore, l’importatore, il vettore o il fornitore;
- d)
- «misure di risposta»: le azioni ragionevolmente svolte al fine di :
- (i)
- prevenire, ridurre al minimo, contenere, limitare o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi;
- (ii)
- ripristinare la diversità biologica tramite azioni da intraprendere nell’ordine di priorità seguente:
- a.
- ripristino della diversità biologica alle condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti più vicine; e laddove l’autorità competente stabilisce che ciò non è possibile,
- b.
- ripristino mediante, tra l’altro, la sostituzione della diversità biologica con altre componenti di diversità biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa località o in un’altra località alternativa, a seconda dei casi.
(3) L’effetto negativo «significativo» è determinato sulla base di fattori quali:
- a)
- il cambiamento a lungo termine o permanente, da intendersi come un cambiamento al quale non potrà essere dato rimedio mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole;
- b)
- l’entità dei cambiamenti qualitativi o quantitativi che influiscono negativamente sulle componenti della diversità biologica;
- c)
- la riduzione della capacità delle componenti della diversità biologica di produrre beni e servizi;
- d)
- l’entità di eventuali effetti negativi sulla salute umana, ai sensi del Protocollo.