Le autorità competenti dei due Paesi fissano di comune intesa le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto della legislazione e della regolamentazione vigenti nel Canada e in Svizzera. Queste norme di procedura sono allegate al presente Accordo.
Die zuständigen Behörden beider Staaten bestimmen zusammen die Verfahrensregeln für die Koproduktion unter Berücksichtigung des in Kanada und der Schweiz geltenden Rechts. Diese Verfahrensregeln liegen dieser Vereinbarung bei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.