Ai fini del presente accordo il termine «opera cinematografica» designa opere cinematografiche di qualsiasi durata, su qualsiasi supporto e di qualsiasi genere (fiction, animazione, documentari) conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle due Parti la cui prima diffusione avviene nelle sale cinematografiche.
Der Begriff «Film» bezeichnet im Sinne dieses Abkommens Filme jeglicher Länge auf jeglichen Trägern und jeglicher Sparten (Spiel-, Animations- und Dokumentarfilme), die den Rechts- und Verwaltungsvorschriften beider Vertragsparteien entsprechen und deren Erstaufführung im Kino stattfindet.
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