a) Con riserva delle disposizioni previste dall’articolo 3 della presente Convenzione, ogni Stato contraente può, all’atto della sua ratifica o adesione, dichiarare che la presente Convenzione è applicabile a un determinato territorio o gruppo di territori per il quale esso assume la responsabilità delle relazioni internazionali.
b) La presente Convenzione può, in ogni momento, su notifica scritta al Governo degli Stati Uniti d’America, essere successivamente applicata a un territorio o gruppo di territori, ove avrà effetto dalla data del ricevimento di detta comunicazione da parte del governo sopra indicato, il quale darà comunicazione di tale ricevimento a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
c) Le Nazioni Unite possono applicare la presente Convenzione a qualsiasi territorio o gruppo di territori in amministrazione controllata da esse amministrato. Il Governo degli Stati Uniti d’America comunicherà detta applicazione a tutti gli Stati firmatari e aderenti.
Vorbehaltlich des Artikels 3
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