0.429.01 Convenzione dell'11 ottobre 1947 per l'organizzazione meteorologica mondiale (con All. I, II)

0.429.01 Abkommen vom 11. Oktober 1947 über die Weltorganisation für Meteorologie (mit Anhänge I, II)

Art. 33

Con riserva delle disposizioni previste dall’articolo 3 della presente Convenzione, l’adesione potrà aver luogo mediante il deposito di uno strumento d’adesione presso il Governo degli Stati Uniti d’America il quale lo comunicherà a tutti i Membri dell’Organizzazione.

Art. 33

Vorbehaltlich des Artikels 3 wird der Beitritt durch Hinterlegung einer Beitrittsurkunde bei der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika vollzogen; diese übermittelt jedem Mitglied der Organisation eine entsprechende Notifikation.

 

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