a) Il Congresso può costituire commissioni di periti tecnici allo scopo di studiare ogni problema di competenza dell’Organizzazione e di presentare al Congresso ed al Consiglio esecutivo raccomandazioni in merito.
b) I Membri dell’Organizzazione hanno il diritto di farsi rappresentare nelle Commissioni tecniche.
c) Ogni Commissione tecnica elegge il suo Presidente ed il suo Vicepresidente.
d) I Presidenti delle Commissioni tecniche possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Congresso ed a quelle del Consiglio esecutivo.
a) Der Kongress kann Kommissionen aus Fachleuten einsetzen, die Fragen im Rahmen des Organisationszwecks prüfen und dem Kongress und dem Exekutivrat entsprechende Empfehlungen vorlegen.
b) Die Mitglieder der Organisation haben das Recht, in den Fachkommissionen vertreten zu sein.
c) Jede Fachkommission wählt ihren Präsidenten und Vizepräsidenten.
d) Die Präsidenten der Fachkomissionen können ohne Stimmrecht an den Sitzungen des Kongresses und des Exekutivrats teilnehmen.
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