0.426.1 Convenzione dell' 8 luglio 1986 sul CAB International (con Elenco)

0.426.1 Übereinkommen vom 8. Juli 1986 zum CAB International (mit Liste)

Art. V Provvedimenti di facilitazione

Ogni Governo membro prende le misure appropriate per facilitare il movimento dei campioni, dell’equipaggiamento, del materiale, delle pubblicazioni e di altri articoli da parte dell’Organizzazione nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. V Erleichterungsmassnahmen

Jeder Mitgliedsstaat trifft angemessene Massnahmen zur Erleichterung des Transports von Proben, Ausrüstung, Material, Veröffentlichungen und anderen Dingen, welche die Organisation für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigt.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.