I costi derivanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono assunti dalle Parti contraenti su una base di uguaglianza e reciprocità e nei limiti delle risorse disponibili.
Die Vertragsparteien tragen die aus der Zusammenarbeit gemäss diesem Abkommen entstehenden Kosten nach dem Grundsatz der Gleichmässigkeit und der Gegenseitigkeit und im Rahmen der verfügbaren Mittel.
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