Fatte salve le particolari disposizioni di cui all’articolo 4 del presente accordo riguardanti la partecipazione di università della Svizzera, le condizioni e le modalità per la presentazione e la valutazione delle domande e le modalità e le condizioni per la concessione di borse di studio e la stipulazione di contratti nell’ambito del programma ERASMUS sono quelle applicabili alle università della Comunità.
Vorbehaltlich der in Artikel 4 dieses Abkommens festgelegten besonderen Auflagen betreffend die Beteiligung von Hochschulen in der Schweiz gelten für die Vorlage und Beurteilung von Bewerbungen sowie für die Bewilligung und den Abschluss von Verträgen im Rahmen des ERASMUS‑Programms die gleichen Bedingungen wie für Hochschulen der Gemeinschaft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.