1. Le autorità competenti delle Parti possono costituire, se necessario, gruppi di analisi e di lavoro nonché gruppi misti di membri di organi di controllo, di osservazione e di inquirenti, nell’ambito dei quali gli agenti di uno Stato contraente partecipano a interventi sul territorio dell’altro Stato contraente, fornendo consulenza e assistenza, ma privi di competenze ufficiali.
2. I Governi delle Parti possono disciplinare le ulteriori modalità della collaborazione ai sensi del capoverso 1 in un accordo separato.
1. Die zuständigen Behörden der Parteien können bei Bedarf gemischte Analyseteams, Arbeitsgruppen sowie gemischt besetzte Kontroll-, Observations- und Ermittlungsgruppen bilden, in denen Beamte eines Vertragsstaates bei Einsätzen auf dem Hoheitsgebiet eines anderen Vertragsstaates ohne Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse beratend und unterstützend tätig werden.
2. Die Regierungen der Parteien können die weiteren Modalitäten der Zusammenarbeit gemäss Absatz 1 in einer gesonderten Vereinbarung regeln.
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