1. Ogni Parte risponde dei danni che ha causato.
2. Per i danni causati dagli agenti di polizia e dell’AFD nell’ambito della cooperazione su richiesta dell’altra Parte, è responsabile la Parte richiedente, salvo nei casi di colpa grave.
1. Für Schäden haftet jene Partei, die sie verursacht.
2. Für Schäden, die Angehörige von Polizei oder der EZV bei der Zusammenarbeit auf Ersuchen der andern Partei verursachen, haftet die ersuchende Partei, sofern kein grobes Verschulden vorliegt.
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