1. Conformemente alle proprie legislazioni nazionali, le Autorità competenti si impegnano a garantire un livello di protezione dei dati personali che soddisfi la Convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981.
2. Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo siano utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti e in conformità con le condizioni richieste dalla Parte che ha trasmesso i dati.
3. I dati personali e le informazioni sensibili scambiati fra le Parti sono, conformemente alla normativa nazionale, protetti in virtù degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali.
4. L’Autorità competente che ha trasmesso i dati assicura che essi siano precisi, completi e aggiornati, nonché adeguati e pertinenti allo scopo per cui vengono trasmessi.
5. Le informazioni e i documenti forniti da un’Autorità competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati a terzi, né essere utilizzati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati richiesti e forniti, se non previa approvazione espressa e scritta dell’Autorità competente che li ha forniti.
6. A richiesta dell’Autorità trasmittente, l’Autorità ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria normativa nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la raccolta o l’ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili all’Autorità trasmittente.
7. Quando l’Autorità competente di una Parte giunge a conoscenza dell’inesattezza dei dati ricevuti, ai sensi del presente Accordo, dall’Autorità competente dell’altra Parte, essa adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l’integrazione, la cancellazione o la rettifica.
8. Ciascuna Autorità competente informa l’altra se giunge a conoscenza che i dati da essa trasmessi o ricevuti, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, inattendibili o destano seri dubbi. Se viene confermato che i dati trasmessi sono imprecisi, ciascuna Autorità adotta le misure necessarie per correggere le informazioni.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.