1 Il diritto di una persona interessata di ricevere informazioni sul trattamento dei suoi dati personali è retto dal diritto nazionale dello Stato contraente in cui è presentata la domanda di informazioni.
2 Prima di decidere in merito al rilascio di informazioni, il destinatario deve concedere al servizio mittente l’opportunità di esprimere il proprio parere.
1 Das Recht des Betroffenen, über die zu seiner Person bearbeiteten Daten Auskunft zu erhalten, richtet sich nach dem nationalen Recht des Vertragsstaates, in dem die Auskunft beantragt wird.
2 Vor der Entscheidung über eine Auskunftserteilung hat der Empfänger der übermittelnden Stelle die Gelegenheit zur Stellungnahme einzuräumen.
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