0.353.13 Terzo Protocollo del 10 novembre 2010 addizionale alla Convenzione europea di estradizione

0.353.13 Drittes Zusatzprotokoll vom 10. November 2010 zum Europäischen Auslieferungsübereinkommen

Art. 9 Consegna dell’estradato

L’individuo estradato deve essere consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.

Art. 9 Übergabe der auszuliefernden Person

Die Übergabe erfolgt so bald wie möglich und vorzugsweise innerhalb von zehn Tagen nach Mitteilung der Entscheidung über die Auslieferung.

 

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