1. Per il tramite della sua Autorità centrale ed entro i limiti del proprio diritto interno, l’autorità di perseguimento penale o l’autorità giudiziaria competente di uno Stato contraente può, senza richiesta preventiva, trasmettere all’Autorità centrale dell’altro Stato contraente informazioni concernenti reati acquisite nell’ambito delle proprie indagini, se ritiene che tale trasmissione possa consentire di:
2. L’autorità che fornisce le informazioni può, conformemente al proprio diritto interno, porre determinate condizioni per l’uso delle informazioni da parte dello Stato destinatario. Tali condizioni devono essere rispettate dallo Stato destinatario.
1. Der ersuchende Staat vergütet auf Verlangen des ersuchten Staates nur folgende durch die Ausführung eines Ersuchens entstandenen Kosten und Auslagen:
2. Verursacht die Ausführung des Ersuchens ausserordentliche Kosten, so benachrichtigt der ersuchte Staat den ersuchenden Staat darüber, um die Bedingungen festzusetzen, unter denen die verlangte Rechtshilfe geleistet werden kann.
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