- 1. a)
- Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla Corte, da una lista di Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere persone condannate.
- b)
- Nel dichiarare la propria disponibilità a ricevere persone condannate, uno Stato può annettere alla sua accettazione condizioni che devono essere approvate dalla Corte ed essere conformi alle disposizioni del presente capitolo.
- c)
- Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente alla Corte se accetta o meno la designazione.
- 2. a)
- Lo Stato incaricato dell’esecuzione avverte la Corte di ogni circostanza, ivi compresa la realizzazione di ogni condizione concordata in applicazione del paragrafo 1, tale da modificare sensibilmente le condizioni o la durata della detenzione. La Corte deve essere avvisata con un anticipo di almeno 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo, conosciuta o prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato incaricato dell’esecuzione non prende alcuna misura che potrebbe essere contraria ai suoi obblighi di cui all’articolo 110.
- b)
- Se la Corte non può accettare le circostanze di cui al capoverso a), essa ne informa lo Stato incaricato dell’esecuzione e procede in conformità all’articolo 104 paragrafo 1.
3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte tiene conto:
- a)
- del principio secondo il quale gli Stati parti devono condividere la responsabilità dell’esecuzione delle pene detentive secondo i princìpi di equa ripartizione enunciati nel Regolamento di procedura e di prova;
- b)
- delle regole convenzionali del diritto internazionale generalmente accettate che disciplinano il trattamento dei detenuti;
- c)
- delle opinioni della persona condannata;
- d)
- della nazionalità della persona condannata; e
- e)
- di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla situazione della persona condannata o all’esecuzione effettiva della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato.
4. Se nessun Stato è designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva è scontata in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospite, in condizioni definite nell’accordo di sede di cui all’articolo 3 paragrafo 2. In questo caso, le spese afferenti all’esecuzione della pena sono a carico della Corte.