0.312.1 Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998

0.312.1 Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998

Art. 102 Uso dei termini

Ai fini del presente Statuto:

a)
«consegna» significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
b)
«estradizione» significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della sua legislazione nazionale.

Art. 102 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Statuts

a)
bedeutet «Überstellung» die Verbringung einer Person durch einen Staat an den Gerichtshof auf Grund dieses Statuts;
b)
bedeutet «Auslieferung» die in einem Vertrag, einem Übereinkommen oder dem innerstaatlichen Recht vorgesehene Verbringung einer Person durch
einen Staat in einen anderen Staat.
 

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