0.311.42 Convenzione internazionale del 12 settembre 1923 per la repressione della circolazione e del traffico delle pubblicazioni oscene (con Atto finale)

0.311.42 Internationales Übereinkommen vom 12. September 1923 zur Bekämpfung der Verbreitung und des Vertriebes von unzüchtigen Veröffentlichungen (mit Schlussakte)

Art. XI

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il ricevimento di due ratificazioni da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni.

Art. XI

Dieses Übereinkommen tritt dreissig Tage nach dem Empfang von zwei Ratifikationsurkunden durch den Generalsekretär des Völkerbundes in Kraft.

 

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