Gli Stati dell’Unione si riservano il diritto di concludere fra loro accordi particolari per la protezione delle novità vegetali, nella misura in cui tali accordi non contravvengano alle disposizioni della presente Convenzione.
Die Verbandsstaaten behalten sich das Recht vor, untereinander zum Schutz von Pflanzenzüchtungen besondere Abmachungen zu treffen, soweit diese Abmachungen diesem Übereinkommen nicht zuwiderlaufen.
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