Il Regolamento d’esecuzione fissa le modalità d’applicazione del presente Accordo e segnatamente:
(1) le lingue e il numero di esemplari in cui dev’essere formulata la domanda di deposito nonché le indicazioni che questa deve contenere;
(2) gli importi, le date di scadenza e il modo di pagamento delle tasse destinate all’Ufficio internazionale e agli Stati, comprese le limitazioni imposte alla tassa prevista per gli Stati contraenti che procedono a un esame di novità;
(3) il numero, il formato e altre caratteristiche delle fotografie o di altre rappresentazioni grafiche di ciascuno dei disegni o modelli depositati;
(4) la lunghezza della descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello;
(5) i limiti e le condizioni in cui possono essere allegati alla domanda esemplari o plastici degli oggetti ai quali è incorporato il disegno o modello;
(6) il numero dei disegni o modelli che possono essere compresi in un deposito multiplo e altre disposizioni che disciplinino i depositi multipli;
(7) qualsiasi questione riguardante la pubblicazione e la distribuzione del bollettino periodico di cui nell’articolo 6 capoverso 3 lettera (a) compreso il numero di copie del bollettino da trasmettere gratuitamente alle Amministrazioni nazionali, nonché il numero di copie che possono essere vendute a prezzo ridotto a tali Amministrazioni;
(8) la procedura di notifica, da parte degli Stati contraenti, delle decisioni di rifiuto di cui nell’articolo 8 capoverso 1 come pure la procedura concernente la comunicazione e pubblicazione di tali decisioni a cura dell’Ufficio internazionale;
(9) le condizioni in cui l’Ufficio internazionale deve eseguire la registrazione e pubblicazione dei cambiamenti di cui nell’articolo 12 capoverso 1 che influiscono sulle proprietà di un disegno o modello, nonché le rinunce di cui nell’articolo 13;
(10) la destinazione dei documenti e oggetti inerenti a depositi non più rinnovabili.
Die Ausführungsordnung regelt die Einzelheiten der Ausführung dieses Abkommens, insbesondere:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.