1) Condizioni da adempiere] Le entità seguenti possono firmare il trattato e, fatti salvi i paragrafi 2) e 3) e l’articolo 28.1) e 3), diventarne Parti contraenti:
- i)
- ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati marchi presso il proprio ufficio;
- ii)
- ogni organizzazione intergovernativa che gestisce un ufficio presso il quale si possono registrare marchi con validità sul territorio sul quale si applica il trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa, in tutti gli Stati membri o in quegli Stati membri che sono designati a tale scopo nella rispettiva domanda, a condizione che tutti gli Stati membri dell’organizzazione intergovernativa siano membri dell’Organizzazione;
- iii)
- ogni Stato membro dell’Organizzazione, per il quale possono essere registrati marchi solo tramite l’ufficio di un altro Stato specificato che è membro dell’Organizzazione;
- iv)
- ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati marchi solamente tramite l’ufficio gestito da una organizzazione intergovernativa di cui questo Stato è membro;
- v)
- ogni Stato membro dell’Organizzazione per il quale possono essere registrati marchi solo tramite un ufficio comune a un gruppo di Stati membri dell’Organizzazione.
2) Ratifica o adesione Ogni entità menzionata nel paragrafo 1) può depositare
- i)
- uno strumento di ratifica, se ha firmato il presente trattato,
- ii)
- uno strumento d’adesione, se non ha firmato il presente trattato.
3) Data di validità del deposito La data di validità del deposito di uno strumento di ratifica o di adesione è
- i)
- se si tratta di uno Stato menzionato nel paragrafo 1) i), la data in cui lo strumento di questo Stato è stato depositato;
- ii)
- se si tratta di un’organizzazione intergovernativa, la data in cui lo strumento di questa organizzazione intergovernativa è stato depositato;
- iii)
- se si tratta di uno Stato menzionato nel paragrafo 1)iii), la data alla quale la seguente condizione viene adempiuta: lo strumento di questo Stato e lo strumento dell’altro Stato specificato sono stati depositati;
- iv)
- se si tratta di uno Stato menzionato nel paragrafo 1)iv), la data applicabile in virtù del punto ii) precedente;
- v)
- se si tratta di uno Stato, membro di un gruppo di Stati, menzionato nel paragrafo 1)v), la data alla quale gli strumenti di tutti gli Stati membri del gruppo sono stati depositati.