L’inventore ha il diritto di essere menzionato come tale nel suo brevetto.
Der Erfinder hat das Recht, als solcher im Patent genannt zu werden.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.