1. Le Parti contraenti applicano, in quanto compatibile, l’articolo 18 della Convenzione di Berna3 ai diritti riconosciuti dal presente trattato agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascuna Parte contraente ha la facoltà di limitare l’applicazione dell’articolo 5 alle esecuzioni che abbiano avuto luogo dopo che il trattato stesso è entrato in vigore nei confronti di tale Parte.
3 RS 0.231.12/.15
1. Die Vertragsparteien wenden Artikel 18 der Berner Übereinkunft3 entsprechend auf die nach diesem Vertrag vorgesehenen Rechte der ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller an.
2. Unbeschadet des Absatzes 1 kann eine Vertragspartei die Anwendung des Artikels 5 dieses Vertrags auf Darbietungen beschränken, die nach Inkrafttreten dieses Vertrags für die betreffende Vertragspartei stattgefunden haben.
3 SR 0.231.12/.15
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.