1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito del sesto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
2. In seguito, la convenzione entrerà in vigore, per ogni altro Stato, tre mesi dopo la data di deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
1. Dieses Abkommen tritt drei Monate nach der Hinterlegung der sechsten Ratifikations‑, Annahme‑ oder Beitrittsurkunde in Kraft.
2. In der Folge tritt dieses Abkommen für jeden Staat drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations‑, Annahme‑ oder Beitrittsurkunde in Kraft.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.