La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Federale di Germania,
considerate le prescrizioni in vigore nella Repubblica federale di Germania sulla rappresentanza dei salariati nel consiglio d’amministrazione, e tenuto conto dello stato particolare che l’una e l’altra parte riconoscono alle società anonime costituite per l’esercizio degli impianti idroelettrici di confine del Reno,
hanno convenuto quanto segue:
Die Schweizerische Eidgenossenschaft
und
die Bundesrepublik Deutschland
haben, im Hinblick auf die in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Vorschriften über die Beteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat und
unter Berücksichtigung der beiderseitig anerkannten besonderen Stellung der zum Betrieb von Grenzkraftwerken am Rhein errichteten Aktiengesellschaften,
folgendes vereinbart:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.